1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'attività di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e richieste parlamentari, anche quando tali atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta; in tale caso, il segreto funzionale non può essere opposto alla Commissione.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). Restano comunque coperte dal segreto le identità di coloro che operano nei servizi di informazione e sicurezza e le identità delle persone che hanno loro fornito informazioni.