Art. 3.
(Attività di inchiesta).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'attività di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e richieste parlamentari, anche quando tali atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta; in tale caso, il segreto funzionale non può essere opposto alla Commissione.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS). Restano comunque coperte dal segreto le identità di coloro che operano nei servizi di informazione e sicurezza e le identità delle persone che hanno loro fornito informazioni.

 

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      4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione delle copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando le predette ragioni di natura istruttoria vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, stabilisce quali atti e documenti possono essere divulgati. Sono comunque coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.